Art. 9
Accordo

Art. 9

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In vigore dal 19 apr 2003
Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di materiale informativo sui sistemi scolastici e universitari dei due Paesi, nonché di esperti in vista dell'eventuale avvio di trattative per la stipula di specifici Accordi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e accademici.
Storico versioni

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