Art. 3
Accordo

Art. 3

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In vigore dal 19 apr 2003
Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, conformemente alla propria Legislazione in vigore, l'attività delle istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, rafforzando lo sviluppo della collaborazione già esistente in materia.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79#art-a-3