Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 19 apr 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-03-20;78#art-1