Annesso A
Art. 2
9 / 21- Elementi organizzativi e requisiti -
In vigore dal 19 apr 2003
- Elementi organizzativi e requisiti -
1. Gli Stati Maggiori di F.A. delle due Parti, concorderanno, preferibilmente di anno in anno, attraverso i rispettivi Addetti Militari, gli elementi organizzativi riferiti alle attività da effettuare. In particolare, nel settore operativo/addestrativo, definiranno:
- il tipo di attività da effettuare (esercitazioni terrestri, navali, aeree, esercitazioni aeronavali od aeroterrestri, rischieramenti/scambi di Reparti/Unità a scopo addestrativo, utilizzo di poligoni con munizioni reali e da esercitazione, etc.);
- il livello, il numero ed il tipo dei Reparti/Unità nonché del personale (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) e dei mezzi interessati alle esercitazioni, agli scambi o ai vari corsi;
- i programmi, il periodo di svolgimento e le aree di esercitazione interessate;
- le modalità ed i settori in cui è possibile che gli oneri, connessi con lo svolgimento delle varie attività, vengano assunti da una delle due Parti nel rispetto del criterio della reciprocità,
nell'intesa che ciascuna delle Parti possa non dar seguito a talune attività, già definite, per motivi di forza maggiore, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
In particolare, il personale avviato alla frequenza dei corsi dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti ai frequentatori della Nazione ospitante. L'accertamento del possesso di tali requisiti è responsabilità della Parte che invia i frequentatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;76#art-aa-2