Art. 13 · - Attività giudiziaria -
Annesso A

Art. 13

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- Attività giudiziaria -

In vigore dal 19 apr 2003
- Attività giudiziaria - Qualora il personale ospitato venisse coinvolto direttamente od indirettamente, in servizio o fuori servizio, in eventi che potrebbero richiedere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, le Parti si consulteranno preventivamente e tempestivamente per pervenire, nel rispetto delle rispettive normative vigenti, ad un accordo che tuteli il personale interessato.
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