Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999. 27 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE Art. 2 Articolo 2 1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si Art. 3 Articolo 3 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di pr Art. 4 Articolo 4 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazion Art. 5 Articolo 5 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce alla A Art. 6 Articolo 6 Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni d Art. 7 Articolo 7 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni Art. 8 Articolo 8 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di Art. 9 Articolo 9 L'Amministrazione doganale adita assiste l'Amministrazione doganale richiedente Art. 10 Articolo 10 1. Le informazioni in originale vengono richieste soltanto quando le copie con Art. 11 Articolo 11 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amminist Art. 12 Articolo 12 1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza è scambiata direttamente tra le Art. 13 Articolo 13 Se l'Amministrazione doganale adita non detiene le informazioni richieste, ess Art. 14 Articolo 14 1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzi Art. 15 Articolo 15 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'a Art. 16 Articolo 16 Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità al presente Accor Art. 17 Articolo 17 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando ques Art. 18 Articolo 18 1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimbor Art. 19 Articolo 19 1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servi Art. 20 Articolo 20 1. Per la Repubblica italiana, il presente Accordo si applica al suo territori Art. 21 Articolo 21 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla dat Art. 22 Articolo 22 Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Pa Art. 23 Articolo 23 Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360