Art. 24
Convenzione

Art. 24

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In vigore dal 12 mar 2003
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà avere copia certificata conforme a tutti gli Stati. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione che è stata aperta alla firma a New York, il 12 gennaio 1998.
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