Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. 31 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE Convenzione internazionale per la repressione degli attentati ter Art. 2 Articolo 2 1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che illecita Art. 3 Articolo 3 La presente Convenzione non si applica quando il reato è commesso all'interno d Art. 4 Articolo 4 Ciascuno Stato Parte prende le misure che possono essere necessarie per: a) qua Art. 5 Articolo 5 Ciascuno Stato parte adotta le misure eventualmente necessarie e se del caso un Art. 6 Articolo 6 1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua comp Art. 7 Articolo 7 1. Quando è informato che l'autore, o il presunto autore di un reato di cui all Art. 8 Articolo 8 1. Nei casi in cui sono applicabili le norme dell'articolo 6, lo Stato Parte su Art. 9 Articolo 9 1. I reati di cui all'articolo 2 sono considerati casi di estradizione a pieno Art. 10 Articolo 10 1. Gli Stati Parti si concedono a vicenda per quanto possibile la più ampia as Art. 11 Articolo 11 Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria fra Stati Parti, nessu Art. 12 Articolo 12 Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata nel Art. 13 Articolo 13 1. Una persona detenuta o che sconta una pena sul territorio di uno Stato Part Art. 14 Articolo 14 Ad ogni persona posta in detenzione o che è oggetto di ogni altra misura o pro Art. 15 Articolo 15 Gli Stati collaborano alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 2, ed i Art. 16 Articolo 16 Lo Stato Parte nel quale un'azione penale è stata intentata contro il presunto Art. 17 Articolo 17 Gli Stati Parti adempiono agli obblighi che derivano dalla presente Convenzion Art. 18 Articolo 18 Nessuna disposizione della presente Convenzione abilita uno Stato Parte ad ese Art. 19 Articolo 19 1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, Art. 20 Articolo 20 1. Ogni controversia fra Stati Parti relativa all'interpretazione o all' appli Art. 21 Articolo 21 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 genna Art. 22 Articolo 22 1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo all Art. 23 Articolo 23 1. Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante una notifi Art. 24 Articolo 24 L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, f Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360