Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 12 feb 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-01-15;19#art-1