Capo VI
Art. 83
85 / 97Mutui agevolati
In vigore dal 1 gen 2003
1. Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è concesso un contributo, limitatamente al triennio 2003-2005, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003, a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45 milioni di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa può contrarre sul mercato, o derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla medesima Sviluppo Italia.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1 dell'.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all', con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-83