Art. 82 · Continuità territoriale
Capo VI

Art. 82

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Continuità territoriale

In vigore dal 1 gen 2026
1. Le disposizioni di cui all' della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, Trieste, Ancona, Brindisi, Pescara, e per le isole di Pantelleria, di Lampedusa e d'Elba, nonché relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse già preordinate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-82