Capo V
Art. 79
81 / 97Limiti di impegno
In vigore dal 1 gen 2003
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-79