Art. 79 · Limiti di impegno
Capo V

Art. 79

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Limiti di impegno

In vigore dal 1 gen 2003
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
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