Art. 47 · Finanziamento di interventi per la formazione professionale
Capo III

Art. 47

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Finanziamento di interventi per la formazione professionale

In vigore dal 3 feb 2005
1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all', comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all', comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "per l'anno 2001" sono aggiunte le seguenti: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2003".

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 51 (in G.U. 1a s.s. 02/02/2005, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-47