Capo II
Art. 17
17 / 97Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale
In vigore dal 21 set 2003
1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché alla tassa di concessione governativa prevista, da ultimo, dall' della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 aprile 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 10 euro per ogni annualità dovuta. Il versamento eeffettuato con le modalità di cui all' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione di quanto già versato.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano le disposizioni dell', commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Note all'articolo
- Il Decreto 3 settembre 2003 (in G.U. 06/09/2003, n. 207) ha disposto (art. 1, comma 1) che "Sono rideterminati al 17 ottobre 2003, i termini di decorrenza degli interessi legali relativi ai versamenti rateali, di cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, 8, comma 3, quinto periodo, 9, commi 12, primo periodo, e 17, terzo periodo, 9-bis, comma 1, secondo periodo, e 15, comma 5, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-17