Art. 10 · Proroga di termini
Capo II

Art. 10

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Proroga di termini

In vigore dal 23 feb 2003
1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell', comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-10