Art. 27 · LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273

Art. 27

LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273

In vigore dal 29 dic 2002
(Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale) 1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all'Italia. 2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove capacità realizzate, per un periodo pari a venti anni. 3. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attività produttive. 4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Minstero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per l'anno 2003 e a 59.051.000 euro per l'anno 2004, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 di euro per l'anno 2004. Nota all': - La direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto 1998.
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