Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 15 nov 2002
Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità al presente Accordo, le Parti contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.
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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-17