Art. XIV · Emendamenti e scioglimento
Convenzione

Art. XIV

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Emendamenti e scioglimento

In vigore dal 7 ago 2002
ARTICOLO XIV (Emendamenti e scioglimento) a) Gli emendamenti alla Convenzione possono essere proposti da ogni Parte. Le proposte di emendamento saranno comunicate al Segretario esecutivo; il quale provvederà sollecitamente a distribuirne il testo a tutte le Parti. L'Assemblea delle Parti non esamina la proposta di emendamento prima che siano decorsi almeno sei mesi dalla sua diffusione, tenendo debitamente conto di ogni raccomandazione fatta dalla Società Eutelsat S.A., il cui parere dovrà essere sollecitato quando la proposta di emendamento alla Convenzione è suscettibile di avere un impatto sulla conduzione delle sue attività. In casi particolari, l'Assemblea delle Parti può ridurre tale termine mediante una decisione adottata secondo la procedura prevista per le questioni di merito. b) Se è adottato dall'Assemblea delle Parti, l'emendamento entra in vigore centoventi giorni dopo che il Depositario avrà ricevuto le relative notifiche di accettazione da due terzi degli Stati i quali erano Parti, alla data dell'adozione dell'emendamento ad opera della Assemblea delle Parti. Quando entra in vigore, l'emendamento diviene vincolante per tutte le Parti. c) Le Parti possono sciogliere EUTELSAT ponendo fine alla Convenzione mediante un voto a maggioranza di due terzi di tutte le Parti. d) L'estinzione della Convenzione non mette in causa l'esistenza della Società Eutelsat S.A. e) Salvo se diversamente convenuto con la Società Eutelsat S.A., nessuna decisione può essere presa in vista dello scioglimento di EUTELSAT secondo il paragrafo c) del presente articolo, fintanto che i diritti e gli obblighi internazionali di cui al paragrafo b) dell'articolo III non sono interamente estinti.
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