Art. XII · Sede di EUTELSAT, Privilegi, Esenzioni ed Immunita
Convenzione

Art. XII

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Sede di EUTELSAT, Privilegi, Esenzioni ed Immunita

In vigore dal 7 ago 2002
ARTICOLO XII (Sede di EUTELSAT, Privilegi, Esenzioni ed Immunita) a) La sede di EUTELSAT è ubicata in Francia. b) Nell'ambito delle attività autorizzate dalla Convenzione, EUTELSAT ed i suoi beni sono esonerati sul territorio di tutte le Parti, da qualsiasi imposta sul reddito e da imposte dirette sui beni, nonché da qualsiasi diritto doganale. c) In conformità al Protocollo di cui al presente paragrafo, ciascuna Parte concede i necessari privilegi, immunità ed esenzioni ad EUTELSAT, ai suoi funzionari ed alle altre categorie del suo personale specificate nel suddetto Protocollo, alle Parti ed ai loro rappresentanti ed alle persone partecipanti alle procedure di arbitrato. In particolare, ciascuna Parte, nella misura e nei casi previsti dal Protocollo di cui al presente paragrafo, concede a tali persone l'immunità giurisdizionale per gli atti compiuti, gli scritti o le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro competenze. La Parte nel cui territorio è situata la sede di EUTELSAT dovrà, non appena possibile, negoziare o, se del caso rinegoziare con EUTELSAT un Accordo di sede concernente privilegi, esenzioni ed immunità. Le altre Parti, devono altresì, non appena possibile, concludere un Protocollo relativo ai privilegi, alle esenzioni ed alle immunità. L'Accordo di sede ed il Protocollo prevedono ciascuno le condizioni della loro scadenza e sono indipendenti dalla Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;167#art-c-xii