Art. VII · Assemblea delle Parti - Composizione e sessioni
Convenzione

Art. VII

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Assemblea delle Parti - Composizione e sessioni

In vigore dal 7 ago 2002
ARTICOLO VII (Assemblea delle Parti - Composizione e sessioni) a) L'Assemblea delle Parti è composta da tutte le Parti. b) Una Parte può incaricare un'altra Parte di rappresentarla ad una sessione della Assemblea delle Parti, ma nessuna Parte può rappresentare più di altre due Parti; c) La prima sessione ordinaria dell'Assemblea delle Parti è convocata dal Direttore generale e si terrà nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione. In seguito, le sessioni ordinarie saranno tenute ogni due anni, salvo se l'Assemblea delle Parti decide in sessione ordinaria, che la successiva sessione sarà tenuta ad una diversa scadenza. d) L'Assemblea delle Parti può inoltre tenere sessioni straordinarie su richiesta di una o più Parti, con l'approvazione di almeno un terzo delle Parti o su richiesta della Società Eutelsat S.A. Ogni richiesta di convocazione di sessione straordinaria deve essere motivata. e) Sono a carico di ciascuna delle Parti le spese relative alle partecipazioni dei rispettivi rappresentanti alle sessioni dell'Assemblea delle Parti.
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