Art. 1 · Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 1

1 / 14

Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In vigore dal 23 lug 2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . (Deleghe di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell', comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall' della presente legge. 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all' della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-07-06;137#art-1