Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 gen 2021
1. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.

Note all'articolo

  • La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 739) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, e' ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 746) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, e' ridotta di 500.000 euro annui decorrere dall'anno 2021".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-06-01;120#art-3