Trattato›Parte PRIMA
Art. 6
6 / 79In vigore dal 15 giu 2002
Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
L' è sostituito dal seguente:
"
Gli articoli da 12 a 15 e l' sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, senza pregiudizio delle disposizioni dell' del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e
degli avvocati generali."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-t-6