Art. 5
TrattatoParte PRIMA

Art. 5

5 / 79
In vigore dal 15 giu 2002
Il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo. All' è aggiunto il paragrafo seguente: "10.6 L'.2 può essere modificato dal Consiglio riunito a livello di capi di Stato o di governo che delibera all'unanimità, su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE. Il Consiglio raccomanda l'adozione di tali modifiche da parte degli Stati membri. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Una raccomandazione formulata dalla BCE in virtù del presente paragrafo richiede una decisione unanime del consiglio direttivo."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-t-5