Art. 3
TrattatoParte PRIMA

Art. 3

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In vigore dal 15 giu 2002
Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) All'articolo 107, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue." 2) All'articolo 108, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio." 3) All'articolo 121, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un Segretario generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale." 4) All'articolo 127, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il presidente e gli altri membri della Commissione cosi designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.". 5) L'articolo 128 è sostituito dal seguente: "Articolo 128 A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione. In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 127, paragrafo 2. Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 129, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo." 6) L'articolo 130 è sostituito dal seguente: "Articolo 130 1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione. 2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità. 3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione. 4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede." 7) All'articolo 132 è soppresso il primo comma. 8) L'articolo 136 è sostituito dal seguente: "Articolo 136 La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nel l'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato. Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all'articolo 140B, camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente trattato." 9) L'articolo 137 è sostituito dal seguente: "Articolo 137 La Corte di giustizia è composta di un giudice per Stato membro. La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia. Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria." 10) L'articolo 138 è sostituito dal seguente: "Articolo 138 La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali. L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento." 11) L'articolo 139 è sostituito dal seguente: "Articolo 139 I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata." 12) L'articolo 140 è sostituito dal seguente: "Articolo 140 Il Tribunale di primo grado è composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato è rinnovabile. Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado." 13) L'articolo 140 A è sostituito dal seguente: "Articolo 140 A 1. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 146, 148, 151, 152 e 153, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto. 2. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 140 B. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse. 3. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 150, in materie specifiche determinate dallo statuto. Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto comunitario, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse." 14) È inserito l'articolo seguente: "Articolo 140 B Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite. Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera le preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado. I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Salvo ove diversamente disposto dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali." 15) All'articolo 146, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione. La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti propone per salvaguardare le proprie prerogative." 16) L'articolo 160 è sostituito dal seguente: "Articolo 160 Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso." 17) L'articolo 160 B è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. La Corte dei conti è composta di un cittadino di ciascuno Stato membro."; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile. I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile." 18) L'articolo 160 C è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame. La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività comunitaria."; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa. è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti. La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le, sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità. Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata." 19) All'articolo 163, il primo comma è sostituito dal seguente: "I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione." 20) L'articolo 165 è sostituito dal seguente: "Articolo 165 È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo. Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni, dei consumatori e dell'interesse generale." 21) L'articolo 166 è sostituito dal seguente: "Articolo 166 Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta. Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue: Belgio 12 Danimarca 9 Germania 24 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Irlanda 9 Italia 24 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 12 Austria 12 Portogallo 12 Finlandia 9 Svezia 12 Regno Unito 24 I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata. fissa le indennità dei membri del Comitato." 22) All'articolo 167, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. I membri del Comitato sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile." 23) L'articolo 183 è sostituito dal seguente: "Articolo 183 1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti: a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti; b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili. A decorrere dal 1 gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria." 24) L'articolo 190 è sostituito dal seguente: "Articolo 190 Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità." 25) L'articolo 204 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, i termini "articolo F.1, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini ", paragrafo 3"; b) al paragrafo 2, i termini "articolo F.1, paragrafo 1" sono sostituiti dai termini ", paragrafo 2" e i termini "articolo F, paragrafo 1." sono sostituiti dai termini ", paragrafo 1".
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