Trattato›Parte SECONDA
Art. 13
13 / 79In vigore dal 15 giu 2002
Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
Fatto a Nizza, addì ventisei febbraio duemilauno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-t-13