Art. 1
TrattatoParte PRIMA

Art. 1

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In vigore dal 15 giu 2002
TRATTATO DI NIZZA CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, I TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITÀ EUROPEE E ALCUNI ATTI CONNESSI SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLADIA, SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo, DESIDEROSI di completare il processo avviato dal trattato di Amsterdam, volto a preparare il funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea in un'Unione allargata, DETERMINATI a portare avanti, su tale base, i negoziati di adesione per giungere ad una conclusione positiva, secondo la procedura prevista dal trattato sull'Unione europea, HANNO DECISO di modificare il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: Sig. Louis Michel, Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri; SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA Sig. Mogens Lykketoft, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Sig. Joseph Fischer, Ministro federale degli affari esteri e Vice Cancelliere federale; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Sig. Georgios Papandreou, Ministro degli affari esteri; SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA: Sig. Josep Piquè i Camps, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Sig. Hubert Vedrine, Ministro degli affari esteri; LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Sig. Brian Cowen, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Sig. Lamberto Dini, Ministro degli affari esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Sig.ra Lydie Polfer, vice primo Ministro, Ministro degli affari esteri e del commercio con l'estero; SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: Sig. Jozias Johannes van Aartsen, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA: Sig.ra Benita Ferrero Waldner, Ministro federale degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Sig. Jairne Gama, Ministro di Stato, Ministro degli affari esteri; LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA: Sig. Erkki Tuomioja, Ministro degli affari esteri; SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA: Sig.ra Anna Lindh, Ministro degli affari esteri; SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sig. Robin Cook, Ministro degli affari esteri e del Commonwealth; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Il trattato sull'Unione europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) L' è sostituito dal seguente: " 1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all', paragrafo 1, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e, deliberando secondo la medesima procedura, può chiedere a delle personalità indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi. 2. Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all', paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a Presentare osservazioni. 3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato. 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati pari a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3. 6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri." 2) L' è sostituito dal seguente: " 1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottate tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali. La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito dei trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto. La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti. 2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace. 3. L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente articolo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, secondo comma. 4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e della NATO, purchè detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli. 5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate in conformità all'." 3) All', paragrafo 2, primo comma, è aggiunto il terzo trattino seguente: "quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell', paragrafo 5." 4) L' è sostituito dal seguente: " 1. Quando ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno o più Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio può autorizzare la presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio su raccomandazione della presidenza. 2. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di decisioni sul piano interno. 3. Qualora l'accordo sia previsto per attuare un'azione comune o una posizione comune, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all', paragrafo 2. 4. Il presente articolo si applica anche alle materie di cui al titolo VI. Quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta la maggioranza qualificata per l'adozione di decisioni o di misure sul piano interno, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all', paragrafo 3. 5. Nessun accordo è vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio dichiari che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri membri dei Consiglio possono convenire che nondimeno l'accordo si applichi a titolo provvisorio. 6. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni dell'Unione." 5)L' è sostituito dal seguente: " Fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio a richiesta di questo o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione. Nel quadro del presente titolo il comitato, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi. Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione, fatto salvo l'." 6) Sono inseriti gli articoli seguenti: " A 1. Le cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette a salvaguardare i valori e a servire gli interessi dell'Unione nel suo insieme, affermando la sua identità come forza coerente sulla scena internazionale. Esse rispettano: - i principi, gli obiettivi, gli orientamenti generali e la coerenza della politica estera e di sicurezza comune nonché le decisioni adottate nel quadro di tale politica; - le competenze della Comunità europea; - la coerenza tra l'insieme delle politiche dell'Unione e l'azione esterna della stessa. 2. Gli articoli da 11 a 27 e gli articoli da 27 B a 28 si applicano alle cooperazioni rafforzate previste dal presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute nell' C e negli articoli da 43 a 45. B Le cooperazioni rafforzate di cui al presente titolo riguardano l'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune. Esse non possono riguardare questioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa. C Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata a norma dell' B presentano una richiesta in tal senso al Consiglio. La richiesta è trasmessa alla Commissione e, per informazione, al Parlamento europeo. La Commissione esprime un parere segnatamente sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le politiche dell'Unione. L'autorizzazione è concessa dal Consiglio che delibera ai sensi dell', paragrafo 2, secondo e terzo comma, nel rispetto degli articoli da 43 a 45. D Fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione, il Segretario generale del Consiglio, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, provvede in particolare affinché il Parlamento europeo e tutti i membri dei Consiglio siano pienamente informati dell'attuazione delle cooperazioni rafforzate nel settore della politica estera e di sicurezza comune. E Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell' C notifica tale intenzione al Consiglio e informa la Commissione. La Commissione dà un parere al Consiglio entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica il Consiglio decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il riesame della stessa. Ai fini del presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all', paragrafo 2, terzo comma." 7) All', secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente: "una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, anche tramite l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), a norma degli ;" 8) L' è sostituito dal seguente: " 1. L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende: a) la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri, ove appropriato anche tramite Eurojust, in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni; b) la facilitazione dell'estradizione fra Stati membri; c) la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione; d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri; e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti. 2. Il Consiglio incoraggia la cooperazione tramite Eurojust: a) mettendo Eurojust in condizione di contribuire al buon coordinamento tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili dell'azione penale; b) favorendo il concorso di Eurojust alle indagini riguardanti i casi di criminalità transnazionale grave, in particolare ove si tratti di criminalità organizzata, tenendo segnatamente conto delle analisi di Europol; c) agevolando una stretta cooperazione fra Eurojust e la Rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di facilitare l'esecuzione delle rogatorie e delle domande di estradizione." 9) L' è sostituito dai seguenti A e 40 B: " 1. Le cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette a consentire all'Unione di diventare più rapidamente uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, rispettando nel contempo le competenze della Comunità europea e gli obiettivi stabiliti dal presente titolo. 2. Gli articoli da 29 a 39 e gli A, 40 B e 41 si applicano alle cooperazioni rafforzate previste dal presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute nell' A e negli articoli da 43 a 45. 3. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea relative alle competenze della Corte di giustizia e all'esercizio di dette competenze si applicano al presente articolo, nonché agli A e 40 B. A 1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata a norma dell' trasmettono una richiesta alla Commissione, che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. Questi ultimi possono in tal caso sottoporre al Consiglio, un'iniziativa volta a ottenere l'autorizzazione per la cooperazione rafforzata in questione. 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o su iniziativa di almeno otto Stati membri e previa consultazione del Parlamento europeo. Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Un membro dei Consiglio può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo. B Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell' A notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere, al Consiglio, eventualmente corredato di una raccomandazione sulle misure specifiche che può ritenere necessarie perché tale Stato membro partecipi alla cooperazione in questione. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica il Consiglio decide sulla richiesta. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il riesame della stessa. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera alle condizioni stabilite nell', paragrafo 1." 10) (non riguarda la versione italiana) 11) L' è sostituito dal seguente: " Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunità europea, a condizione che la cooperazione: a) sia diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e della Comunità, a proteggere e servire i loro interessi e a rafforzare il loro processo d'integrazione; b) rispetti i suddetti trattati, nonché il quadro istituzionale unico dell'Unione; c) rispetti l'acquis comunitario e le misure adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti trattati; d) rimanga nei limiti delle competenze dell'Unione o della Comunità e non riguardi i settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità; e) non rechi pregiudizio al mercato interno quale definito nell', paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea nè alla coesione economica e sociale stabilita conformemente al titolo XVII del medesimo trattato; f) non costituisca un ostacolo nè una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri e non provochi distorsioni di concorrenza tra questi ultimi; g) riunisca almeno otto Stati membri; h) rispetti le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano; i) lasci impregiudicate le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea; j) sia aperta a tutti gli Stati membri, conformemente all' B" 12) Sono inseriti gli articoli seguenti: " A Le cooperazioni rafforzate possono essere instaurate solo in ultima istanza, qualora sia stato stabilito, in sede di Consiglio, che gli obiettivi che esse si prefiggono non possono essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati. B Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperta a tutti gli Stati membri. La partecipazione ad una cooperazione rafforzata resta possibile in qualsiasi momento ai sensi degli E e 40 B del presente trattato e dell' A del trattato che istituisce la Comunità europea, fatto salvo il rispetto della decisione di base e delle decisioni adottate in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri." 13) L' è sostituito dai seguenti A: " 1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione di una cooperazione rafforzata di cui all', si applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunità europea. Tuttavia, benché tutti i membri dei Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti a detta cooperazione prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e all', paragrafo 2, secondo e terzo comma del presente trattato per quanto riguarda una cooperazione rafforzata stabilita sulla base dell' C. L'unanimità è costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati. Tali atti e decisioni non rientrano nell'acquis dell'Unione. 2. Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione rafforzata cui partecipano. Tali atti e decisioni vincolano solo gli Stati membri partecipanti e sono, se del caso, direttamente applicabili solo in detti Stati. Gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano. A Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i suoi membri previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti." 14) L' è sostituito dal seguente: " Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese sulla base del presente titolo, nonché la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione e della Comunità, e cooperano a tale scopo." 15) L' è sostituito dal seguente: " Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all'esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato: a) le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; b) le disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall'; c) le disposizioni del titolo VII, alle condizioni previste dagli A del trattato che istituisce la Comunità europea e dall' del presente trattato; d) l', paragrafo 2, per quanto riguarda l'attività delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del presente trattato; e) unicamente le disposizioni di carattere procedurale di cui all', per le quali la Corte delibera su richiesta dello Stato membro interessato, entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui il Consiglio procede alla constatazione prevista da detto articolo; f) gli articoli da 46 a 53."
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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-t-1