Art. 62
ProtocolloTitolo IV

Art. 62

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In vigore dal 15 giu 2002
Nei casi di cui all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafi 2 e 3 del trattato CEEA, il primo avvocato generale, allorchè ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto comunitario, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale. La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.
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