Art. 59
ProtocolloTitolo IV

Art. 59

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In vigore dal 15 giu 2002
In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.
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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-59