Protocollo›Titolo IV
Art. 52
67 / 79In vigore dal 15 giu 2002
Il presidente della Corte e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.
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