Art. 50
ProtocolloTitolo IV

Art. 50

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In vigore dal 15 giu 2002
Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta. La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico. Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.
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