Protocollo›Titolo III
Art. 46
61 / 79In vigore dal 15 giu 2002
Le azioni contro le Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente delle Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 230 del trattato CE e dall'articolo 146 del trattato CEEA; sono applicabili, quando ne sia il caso, rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 232, secondo comma del trattato CE e dall'articolo 148, secondo comma del trattato CEEA.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-46