Art. 45
ProtocolloTitolo III

Art. 45

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In vigore dal 15 giu 2002
Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza. Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-45