Art. 23
ProtocolloTitolo III

Art. 23

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In vigore dal 15 giu 2002
Nei casi contemplati dall', paragrafo 1 del trattato UE, dall'articolo 234 del trattato CE e dall'articolo 150 del trattato CEEA, la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché al Consiglio o alla Banca centrale europea, quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni. Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea hanno il diritto di presentate alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte. Nei casi contemplati dall'articolo 234 deI trattato CE, la decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.
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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-23