Art. 22
ProtocolloTitolo III

Art. 22

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In vigore dal 15 giu 2002
Nei casi contemplati dall' del trattato CEEA, la Corte è adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrenze e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati. Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del Collegio arbitrale che viene impugnata. Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del Collegio arbitrale diventa definitiva. Se la Corte annulla la decisione del Collegio arbitrale la procedura può essere ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al Collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.
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