Art. 16
ProtocolloTitolo II

Art. 16

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In vigore dal 15 giu 2002
La Corte istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta. La grande sezione comprende undici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giudici designati alle condizioni definite dal regolamento di procedura. La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione delle Comunità che è parte in causa. La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 2, dell'articolo 213, paragrafo 2, dell'articolo 216 o dell'articolo 247, paragrafo 7 del trattato CE oppure ai sensi dell'articolo 107 D, paragrafo 2, dell'articolo 126, paragrafo 2, dell'articolo 129 o dell'articolo 160 B, paragrafo 7 del trattato CEEA. Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un importanza eccezionale, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.
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