Protocollo›Titolo II
Art. 15
30 / 79In vigore dal 15 giu 2002
La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-15