Protocollo›Titolo II
Art. 14
29 / 79In vigore dal 15 giu 2002
I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-14