Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001.
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001. 82 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Trattato
parte PRIMA MODIFICHE DI MERITO
Art. 1 TRATTATO DI NIZZA CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, I TRATTATI CHE ISTITUISCON Art. 2 ARTICOLO 2 Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle dispos Art. 3 ARTICOLO 3 Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è modificat Art. 4 ARTICOLO 4 Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è mod Art. 5 ARTICOLO 5 Il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banc Art. 6 ARTICOLO 6 Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è modificat parte SECONDA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 7 ARTICOLO 7 I protocolli sullo statuto della Corte di giustizia allegati al trattato che is Art. 8 ARTICOLO 8 Gli articoli da 1 a 20, gli articoli 44 e 45, l'articolo 46, secondo e terzo co Art. 9 ARTICOLO 9 Fatti salvi gli articoli del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia Art. 10 ARTICOLO 10 La decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 24 ottobre 1988 che i Art. 11 ARTICOLO 11 Il presente trattato è concluso per un periodo illimitato. Art. 12 ARTICOLO 12 1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti secondo le ri Art. 13 ARTICOLO 13 Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, Protocollo
titolo V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ARTICOLO 67 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA LE ALT Art. 2 ARTICOLO 2 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa Art. 3 ARTICOLO 3 Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in virtù di e Art. 4 ARTICOLO 4 Il presente protocollo si applica a decorrere dal 24 luglio 2002. Art. 63 ARTICOLO 63 I regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale contengono tutte le dis Art. 64 ARTICOLO 64 Sino all'adozione delle norme relative al regime linguistico applicabile alla titolo I STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI
Art. 5 ARTICOLO 5 A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individu Art. 6 ARTICOLO 6 I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati d Art. 7 ARTICOLO 7 I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sos Art. 8 ARTICOLO 8 Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali titolo II ORGANIZZAZIONE
Art. 9 ARTICOLO 9 Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternata Art. 10 ARTICOLO 10 Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di esercitare le proprie f Art. 11 ARTICOLO 11 La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di Art. 12 ARTICOLO 12 Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il Art. 13 ARTICOLO 13 Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può pr Art. 14 ARTICOLO 14 I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Cor Art. 15 ARTICOLO 15 La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fi Art. 16 ARTICOLO 16 La Corte istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giu Art. 17 ARTICOLO 17 La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazio Art. 18 ARTICOLO 18 I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di titolo III PROCEDURA
Art. 19 ARTICOLO 19 Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni delle Comunità sono rappresentati Art. 20 ARTICOLO 20 La procedura davanti alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra ora Art. 21 ARTICOLO 21 La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve con Art. 22 ARTICOLO 22 Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte è adita medi Art. 23 ARTICOLO 23 Nei casi contemplati dall'articolo 35, paragrafo 1 del trattato UE, dall'artic Art. 24 ARTICOLO 24 La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tut Art. 25 ARTICOLO 25 In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, Art. 26 ARTICOLO 26 Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può pr Art. 27 ARTICOLO 27 La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmen Art. 28 ARTICOLO 28 I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, s Art. 29 ARTICOLO 29 La Corte può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorità giu Art. 30 ARTICOLO 30 Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni Art. 31 ARTICOLO 31 L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o Art. 32 ARTICOLO 32 Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le Art. 33 ARTICOLO 33 Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere. Art. 34 ARTICOLO 34 Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente. Art. 35 ARTICOLO 35 Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete. Art. 36 ARTICOLO 36 Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partec Art. 37 ARTICOLO 37 Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in Art. 38 ARTICOLO 38 La Corte delibera sulle spese. Art. 39 ARTICOLO 39 Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che dero Art. 40 ARTICOLO 40 Gli Stati membri e le istituzioni delle Comunità possono intervenire nelle con Art. 41 ARTICOLO 41 Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depo Art. 42 ARTICOLO 42 Gli Stati membri, le istituzioni delle Comunità e ogni altra persona fisica o Art. 43 ARTICOLO 43 In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Cort Art. 44 ARTICOLO 44 La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito Art. 45 ARTICOLO 45 Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza. Nessu Art. 46 ARTICOLO 46 Le azioni contro le Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si titolo IV IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Art. 47 ARTICOLO 47 Gli articoli da 2 a 8, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, qu Art. 48 ARTICOLO 48 Il Tribunale è composto di quindici giudici. Art. 49 ARTICOLO 49 I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di av Art. 50 ARTICOLO 50 Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudi Art. 51 ARTICOLO 51 In deroga alla norma di cui all'articolo 225, paragrafo 1 del trattato CE e al Art. 52 ARTICOLO 52 Il presidente della Corte e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune Art. 53 ARTICOLO 53 La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III. La procedura Art. 54 ARTICOLO 54 Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono deposita Art. 55 ARTICOLO 55 Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che de Art. 56 ARTICOLO 56 Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due m Art. 57 ARTICOLO 57 Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tr Art. 58 ARTICOLO 58 L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto Art. 59 ARTICOLO 59 In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedi Art. 60 ARTICOLO 60 L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 242 e 243 del tra Art. 61 ARTICOLO 61 Quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Art. 62 ARTICOLO 62 Nei casi di cui all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del trattato CE e all'artico Atto Finale
titolo V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 ATTO FINALE LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, riunita a Bru Dichiarazioni
titolo V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 DICHIARAZIONI DI CUI LA CONFERENZA HA PRESO NOTA 1. DICHIARAZIONE DEL LUSSEMBURGO Fatte sa Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360