Art. 48 · Modifica all'articolo 788 del codice della navigazione.
Capo II

Art. 48

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Modifica all'articolo 788 del codice della navigazione.

In vigore dal 10 apr 2002
1. Dopo il primo comma dell'articolo 788 del codice della navigazione è inserito il seguente: "I servizi di lavoro aereo possono essere effettuati anche da operatori di altro Stato membro dell'Unione europea, non stabiliti sul territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli stessi dovranno essere preventivamente accreditati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza e comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza nell'espletamento del servizio".
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