Art. 4 · LEGGE 1 marzo 2002, n. 39

Art. 4

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LEGGE 1 marzo 2002, n. 39

In vigore dal 10 apr 2002
(Oneri relativi a prestazioni e controlli). 1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
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