Art. 4 · Oneri relativi a prestazioni e controlli.
Capo I

Art. 4

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Oneri relativi a prestazioni e controlli.

In vigore dal 10 apr 2002
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
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