Art. 37 · LEGGE 1 marzo 2002, n. 39

Art. 37

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LEGGE 1 marzo 2002, n. 39

In vigore dal 10 apr 2002
Modifica dell' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CE in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare). 1. L' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è sostituito dal seguente: ". - (Tariffe) - 1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal presente decreto sono a carico del fabbricante o dell'importatore, secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti". Note all': - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 reca: "Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare".
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