Capo II
Art. 34
34 / 56Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio.
In vigore dal 10 apr 2002
1. Il comma 4 dell' della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-03-01;39#art-34