Capo II
Art. 33
33 / 56Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
In vigore dal 10 apr 2002
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole: "cittadinanza italiana" sono inserite le seguenti: "ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea";
b) all'articolo 134, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani";
c) all'articolo 138, primo comma, n. 1o, dopo le parole: "cittadino italiano" sono aggiunte le seguenti: "o di uno Stato membro dell'Unione europea";
d) all'articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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