Art. 8 · Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
Titolo II

Art. 8

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Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

In vigore dal 1 gen 2002
1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1 gennaio 2002. 2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui ai decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall', comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non è dovuta imposta.
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