Capo IX
Art. 67
67 / 79Programmazione negoziata in agricoltura
In vigore dal 1 gen 2003
1. I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale previa delibera del CIPE secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1.
2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all' del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni.
3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: "Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2001-12-28;448#art-67