Art. 61 · Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Capo IX

Art. 61

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Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

In vigore dal 1 gen 2002
1. Dopo il comma 3 dell' della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente: "3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorchè negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3".
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