Capo IX
Art. 60
60 / 79Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
In vigore dal 1 gen 2002
1. All' della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: "svantaggiate" sono aggiunte le seguenti: "e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale";
b) al comma 1, dopo le parole: "16 giugno 1998, n. 209," sono inserite le seguenti: "nonché alle imprese agricole di cui all' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999";
c) al comma 3, dopo le parole: "Abruzzo e Molise" sono inserite le seguenti: "e alle imprese agricole di cui al comma 1";
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".
2. Alle imprese agricole di cui all' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano investimenti ai sensi dell' della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le limitazioni di cui all', comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2001-12-28;448#art-60