Art. 59 · Disposizioni in favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero
Capo IX

Art. 59

Abrogato59 / 79

Disposizioni in favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero

In vigore dal 26 giu 2012
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Note all'articolo

  • Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448#art-59