Capo IX
Art. 58
58 / 79Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57
In vigore dal 1 gen 2002
1. Al comma 1 dell' della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento". Conseguentemente, al comma 5 dell' del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-12-28;448#art-58